[1] A rigore si dovrebbero distinguere metadati di struttura, che definiscono l’architettura dei dati e la loro interrelazione, e metadati di contenuto, che invece classificano e descrivono l’informazione”. Questa la sintesi della definizione che ne da l’Accademia della Crusca (Biffi) a cui rinviamo: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/metadati--metadata/347.
[2] Basta un giro su Internet per acquisirne contezza cercando workplace anlytics per scoprire che le principali piattaforme di strumenti informatici ne offrono l’utilizzo da oltre un lustro.
[3] Senza stressare troppo il lettore, per chiarire nei corsi facciamo spesso riferimento al joystick, che assume -a seconda del SW- funzioni diverse che vanno dal pilotare bombardieri droni, al gestire complesse gru, alla gestione di strumenti medici, di strumenti di misura, al divertire nei videogame. Il concetto normativo quindi, scomodando un po’ di filosofia (da Foucault, a McLuhan, passando per Deleuze Bauman e Lyon), è più aderente a quello di “dispositivo”, cioè di un complesso di bene fisico e bene digitale la cui funzione cambia al cambiare dell’applicativo che lo gestisce e dal rapporto di questo con il bene protetto dalla norma giuridica di riferimento. Questa sostanzialmente l’interpretazione che il Garante, con parole più giuridiche, ha sostenuto e che è del tutto coerente al sistema: cfr. es. GP docweb n. 5408460; docweb/9722661).
[4] Assumiamo, per semplicità che dati sono rappresentazioni di eventi o fatti, i) non interpretate (originarie) ii) attraverso simboli (o combinazioni di simboli), iii) Contenute su supporti (forma espressiva). Mentre l’informazione deriva da un insieme di dati, che: i) sono stati sottoposti a un processo di interpretazione, ii) attraverso un codice (Marshall McLuhan, Quentin Fiore, The Medium is the Massage, Corraini, 2011); iii) che li ha resi significativi per il destinatario (dati contestualizzati).,“Il controllo “fine a se stesso”, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua ad essere vietato” (così: Corte di Cassaz. n. 25732 e n. 25731 del 22.09.2021; Tar Lazio 15644/22 che aggiunge l’ìirrilevanza che il controllo avvenga fatto tramite terzi).
[5] “Il controllo “fine a se stesso”, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua ad essere vietato” (così: Corte di Cassaz. n. 25732 e n. 25731 del 22.09.2021; Tar Lazio 15644/22 che aggiunge l’ìirrilevanza che il controllo avvenga fatto tramite terzi).
[6] E’ utile qui riferirsi alla interpretazione de Le non cose, Byung-Chul Han, Einaudi, 2023
[7] Azeem Azhar, The exponential Age, Diversion Books, 2021.
[8] Cfr. Giugni, così nei tre pareri pro-veritate forniti nell’ambito della citata controversia e richiamati da Pret. Milano 5.12.1984. Nello stesso senso la Pret. Pen. Milano 2.7.1981, con nota di R. Zallone, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro 1981, 679 e sgg..
[9] Cfr. Cass. 25732/21, ove richiami; anche se poi Cass. 18186/23 pare avere riordinato le argomentazioni.
[10] M. Suleyman, The coming Wave, Crown, 2023.